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Agevolazioni fiscali per chi accende un mutuo
04-10-2008
Le agevolazioni che si hanno quando si accende un mutuo Il mutuo per la prima casa e per la ristrutturazione prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19 per cento.
La legge prevede la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
A) interessi passivi, B) oneri accessori (spese notarili, spese di istruttoria e di perizia, oneri fiscali, ecc…), C) quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Nel caso di acquisto della prima casa, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 4000 euro. Ad esempio, se nell'anno si pagano interessi passivi per 4.400 euro, la riduzione di imposta sarà di 760 euro (cioè il 19% di 4000 euro, importo massimo su cui calcolare la detrazione).
Per usufruire delle detrazioni, sui mutui stipulati dal 2001, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.
A coloro che hanno deciso di mantenere il tfr in azienda in seguito alla riforma della previdenza complementare, è bene ricordare che i dipendenti di un'impresa privata possono chiedere un anticipo sulla liquidazione per l'acquisto della prima casa per sè o per i figli. Come? Con la documentazione relativa all'acquisto: alla domanda bisogna allegare l'atto notarile, il preliminare e tutti gli altri documenti che attestano l'acquisto dell'abitazione. L'anticipazione può essere richiesta solo una volta, solo per l'acquisto della prima casa e non deve superare il 70% della somma maturata in almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Se, invece, il mutuo viene erogato per costruzione o ristrutturazione della prima casa, l'importo massimo scende a 2.582 euro. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, salvo che ciò dipenda da:
1) trasferimento per motivi di lavoro;
2) ricovero in casa di cura;
3) immobile di proprietà del personale delle Forze armate e di Polizia.
Inoltre, la detrazione non è ammessa nel caso in cui il mutuo ipotecario sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (cantina, box, ecc...). In base all'art. 3 del decreto 30 luglio 1999, per fruire delle detrazioni il contribuente deve conservare ed esibire i seguenti documenti:
A) quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo,
B) copia del contratto di mutuo dal quale risulti che si prevedono interventi di costruzione e ristrutturazione,
C) copia della documentazione che attesta la spesa per gli interventi effettuati.
Attenzione. Se l'ammontare del mutuo è superiore alle menzionate spese documentate, le detrazioni non si calcolano sugli interessi relativi alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle spese. Fonte: [Intrage]
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