L’agevolazione statale interessa anche i morosi. Una circolare dell’Agenzia delle entrate ha stabilito che il tetto del 4% si estende anche ai prodotti a rata costante e ai mutuatari in ritardo nei pagamenti delle rate.
Il beneficio sui prestiti immobiliari è stata introdotto dal decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09, in vigore dal 29 gennaio. Il provvedimento intende aiutare le famiglie che hanno subito il forte rialzo dei tassi d’interesse degli ultimi 18 mesi. Tuttavia, alla luce dei recenti avvenimenti, la misura rischia di essere inutile. I ripetuti tagli al costo del denaro operati dalla Bce e il calo dell’Euribor (il tasso di riferimento per i mutui, passato dai picchi del 5% a valori inferiori al 2%) hanno sensibilmente alleggerito il peso delle rate.
Le norme del decreto legge valgono per tutti i mutui a tasso variabile, utilizzati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale (a eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, case signorili, ville e castelli) che siano stati sottoscritti o accollati da persone fisiche entro il 31 ottobre 2008. Le norme si estendono anche ai mutui rinegoziati sulla base dell’accordo Abi-governo (che permetteva di bloccare le rate sui livelli medi del 2006). In questo caso gli effetti del decreto non varranno direttamente sulla rata costante, ma sul conto di finanziamento da pagare all’estinzione del prestito.