| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com
La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com - La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito
|
Per i mutui al 4 per cento si avvicinano i rimborsi
13-03-2009
Più vicini i rimborsi per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo variabile e che nel corso del 2009 hanno già versato rate con interesse superiore al 4 per cento. Con la risoluzione 59/E di ieri, l'agenzia delle Entrate ha infatti istituito il codice tributo che consente a banche e intermediari finanziari di recuperare in compensazione il credito d'imposta relativo agli sconti stabiliti per i mutui prima casa con il decreto legge 185/08 (il Dl «anti-crisi», convertito dalla legge 2/09). Il codice 6811, denominato «credito d'imposta, per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello Stato ex articolo 2, comma 3, Dl 185/08» dovrà essere riportato nella «Sezione Erario» del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», o nella colonna «importi a debito versati» nei casi di ravvedimento operoso, evidenziando, come anno di riferimento, l'anno d'imposta cui si riferisce l'operazione (nella forma AAAA). L'istituzione del codice tributo segue il provvedimento con cui, il 5 marzo, l'Agenzia ha fissato le modalità per comunicare alle banche gli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, hanno i requisiti per accedere alle agevolazioni. Il «tetto al 4%» si applica a tutte le rate da versare nel 2009 dei finanziamenti a tasso «non fisso» per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (con esclusione di abitazioni signorili, ville e castelli) stipulati entro il 31 ottobre scorso. Le norme si estendono quindi ai mutui a rata costante, a quelli a tasso misto (indipendentemente dal regime in vigore al momento), nonché a tutti i prestiti oggetto di cartolarizzazione o di rinegoziazione secondo l'accordo raggiunto fra Abi e Governo la scorsa estate. Possono accedere alle agevolazioni anche i mutuatari in ritardo con i pagamenti, a patto che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. Fonte: [Il Sole 24 Ore]
Leggi altre notizie sullo stesso argomento: NOTIZIE MUTUI
>>>
MUTUO CASA
>>>
NOTIZIE FISCALI
>>>
|
|
|
bn: 20
|
|
|
|
|