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MUTUO CASA
Mutui prima casa: disposizioni applicative dell'Agenzia03-06-2009
Con una nuova circolare, il ministero dell'Economia e delle finanze ha ribadito che non c'č bisogno di fare alcuna domanda per accedere ai benefici sui mutui a tasso variabile varati dal decreto anticrisi. Per scontare le rate, le banche devono utilizzare gli elenchi comunicati dall'Agenzia delle Entrate. A tal proposito č stato emanato il 5 marzo scorso uno specifico provvedimento. Coloro che non sono inclusi o che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco possono ovviare con l'autocertificazione. A seguito della conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, avvenuta con la legge n.2/2009, il ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato una seconda circolare contenente istruzioni operative per le banche in merito ai mutui a tasso variabile. La prima circolare con le modalitā applicative delle misure in materia di tassi sui mutui, era stata inviata a tutti gli istituti finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivitā bancaria, il 28 dicembre scorso. La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, č a carico dello Stato.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).