| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com
La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com - La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito
|
Massimo scoperto: tetto allo 0,5 per cento
29-06-2009
Il Governo non ha cancellato la commissione, ma ha posto un limite. Novità anche per i giorni di valuta e la portabilità dei mutui
Il testo che ha circolato fino all'ultimo era decisamente più drastico: "Sono nulle - dicava la bozza - tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità". La versione definitiva invece ammette la commissione, ma con un tetto dello 0,5%. E' una delle disposizioni previste dal decreto "anticrisi", approvato dal Governo venerdì 26 giugno.
All'inizio di quest'anno, un altro decreto aveva vietato alle banche di applicare la commissione, calcolata sull'importo massimo di sconfinamento toccato, nel periodo, dal correntista. Gli istituti avevano risposto adottando nuovi metodi di calcolo, applicati nella maggior parte dei casi non sul fido effettivamente utilizzato, ma sulla sua disponibilità, cioè sull'importo messo teoricamente a disposizione dalla banca. In pratica, un rimedio peggiore del male.
Il nuovo decreto in pratica non cancella il balzello, ma lo contiene decisamente: le banche stavano infatti adottando commissioni dell'1% o più.
Il decreto è intervenuto poi sui giorni di valuta di assegni e bonifici stabilendo che, dal prossimo 1° novembre, la data di valuta per bonifici e assegni circolari non può superare un giorno lavorativo, mentre per gli assegni bancari si può arrivare a tre giorni dalla data del versamento, mentre la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare i quattro giorni per assegni circolari e bonifici e i cinque giorni per gli assegni bancari. Dal 1° aprile 2010 anche questi ultimi dovranno essere disponibili entro quattro giorni.
Il decreto interviene infine sulla pratica adottata da alcuni istituti che ostacolano la "surroga" di mutui, il passaggio cioè dal prodotto di una banca a quello di un'altra. Se l'operazione non si perfeziona entro 30 giorni, "la banca cedente (quella dove è in corso il mutuo, ndr.) è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo". Fonte: [La mia Finanza]
Leggi altre notizie sullo stesso argomento: NOTIZIE MUTUI
>>>
MUTUO CASA
>>>
|
|
|
|
|
|
|
|