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NOTIZIE MUTUI
Mutuo: le norme e i contributi statali
17-09-2009
Chi progetta di acquistare una casa, o anche di farla costruire, deve fare i conti con il portafoglio. Per questo è pratica comune quella di stipulare un mutuo: difficile che una persona comune abbia da parte i soldi necessari per acquistare casa. Parlare oggi di mutuo, però, è complesso, specialmente per quanto riguarda la scelta del tasso e i relativi costi in termini di interesse. Dunque è bene cercar di capire cosa prevede la normativa in merito, e soprattutto capire qualcosa di più dei contributi statali previsti dalla norma anticrisi.

La norma anticrisi sui mutui a tasso variabile prevede che le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere. La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.

Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione.

Nel caso la banca, per difficoltà organizzative, non fosse in condizioni di corrispondere il contributo già per le prime rate in scadenza nel 2009, il ministero raccomanda di contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero estendersi oltre il mese di febbraio 2009. Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In caso di mutui, oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente, ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui è relativo.

Le disposizioni (art. 2, commi 1, 2 e 3, decreto-legge) si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento. Dette disposizioni si applicano anche ai mutui oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite. I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso l'effetto del contributo dello Stato si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decretolegge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente - mantenendo appunto fermo l'importo della rata - aumenta la quota capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello stato è pari alla differenza - rata per rata - tra la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge.

Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle rate del mutuo, si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto. Ovviamente quanto indicato si applica con riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009. Pertanto, le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al netto del contributo in conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge.

Fonte: [e-CremonaWeb.it]







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