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RISPARMIO ENERGIA
Detrazioni del 55 per cento: come e' stata semplificata la procedura
29-09-2009
Nel post precedente, ho scritto della pubblicazione del DM 6 agosto 2009, che semplifica la procedura a carico dei contribuenti per accedere alle detrazioni del 55% in riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Il Decreto apporta una serie di modifiche al precedente DM 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Vediamo, ora, in dettaglio, in cosa consiste questa semplificazione della procedura.

L'asseverazione del tecnico abilitato, necessaria per attestare la conformità dell'intervento di riqualificazione energetica ai requisiti richiesti, può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (prescritta dall'art. 8, comma 2 del DLgs 192/2005)

- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (l'art. 28, comma 1 della Legge 10/91 prevede che tale relazione sia depositata, unitamente alla denuncia di inizio lavori, da parte del proprietario dell'edificio presso le amministrazioni competenti).

Viene, inoltre, specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall'Allegato I al DLgs 192/2005, ai fini della elaborazione dell'attestato di certificazione/ qualificazione energetica. Detta validità temporale è terminata con l'entrata in vigore, il 25 giugno 2009, del DPR 2 aprile 2009, n. 59 (il primo dei 3 decreti attuativi del DLgs 192/2005).

Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi, è eliminato l'obbligo di allegare all'asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi, le certificazioni dei singoli componenti.

Per gli interventi di installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, non è più obbligatorio allegare la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti.

In relazione agli impianti di climatizzazione invernale, il DM 6 agosto 2009 specifica che i generatori di calore a condensazione possono essere ad aria o ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate ove tecnicamente compatibile.

L'Allegato I del DM 6 agosto 2009 stabilisce, inoltre, nuovi requisiti delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore. Tali requisiti sono validi per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009.

Per gli impianti di climatizzazione invernale, con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, non è più obbligatorio allegare le certificazioni dei singoli componenti all'asseverazione del tecnico abilitato.

Il DM 6 agosto 2009, sancisce, infine, la non cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico abbinata ad un uso efficiente dell'energia, come previsto dal Nuovo Conto Energia.

Fonte: [ParoleVerdi Blogosfere]







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