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Ristrutturare conviene, con le agevolazioni fiscali
15-10-2009
Sono ancora in vigore le detrazioni fiscali per chi sostiene spese di ristrutturazione della propria casa. Si tratta degli sconti previsti delle agevolazioni sui lavori di recupero del patrimonio edilizio. Sono molte le norme e le novità introdotte negli ultimi anni e in particolare quelle della Finanziaria 2008 che ha proroga la detrazione fiscale del 36% a tutto il 2010, mantenendo alla stessa data anche l'aliquota Iva agevolata del 10%. In particolare, il pacchetto delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, introdotte per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1998 e sempre prorogate di anno in anno, si compone di tre distinte misure.
A partire dalla detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione che consiste nella possibilità di usufruire, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi, di uno sconto dall'Irpef dovuta annualmente pari al 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria per gli immobili condominiali), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia per un importo massimo di spesa pari a 48mila euro.
L'agevolazione Iva, prorogata fino al 2010, comprende un'importante novità: sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2008 non è più richiesto l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera utilizzata. Modalità necessaria per gli interventi effettuati fino al periodo d'imposta 2007. Questa semplificazione è valida solo per usufruire dell'aliquota Iva agevolata e non ai fini del riconoscimento della detrazione Irpef del 36%. L'indicazione della manodopera in fattura rimane quindi un requisito indispensabile per continuare a godere di tale beneficio anche nel triennio 2008-2010.
La detrazione Irpef per l'acquisto o l'assegnazione di case ristrutturate è tornata dal 2008. In vigore fino al 31 dicembre 2006 (e non prorogata per il 2007), a favore di chi acquista o risulta assegnatario di un immobile oggetto di interventi di recupero realizzati a partire dal mese di gennaio 2008 e che si concludono entro il 31 dicembre del 2010. E' poi possibile una detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Essa consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef, in presenza di determinate condizioni, il 19% degli oneri sostenuti, entro l'importo massimo di 2.582,28 euro. Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di S detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000. A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006) . Il vincolo è stringente e vale quindi: sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto, sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
In precedenza il limite di spesa rilevante andava riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, alla persona. Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilavanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006. Fonte: [e-CremonaWeb.it]
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