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Bonus arredi e 55 per cento, chiarimenti dalle Entrate
26-04-2010
Nella circolare n. 21/E del 23 aprile le risposte ai quesiti sul bonus arredi e sulle detrazioni del 36% e del 55%
Detrazione 55% aperta anche al portone d'ingresso, bonus arredi a maglie larghe, in soffitta la comunicazione di fine lavori per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano costi superiori a 51.645,69 euro. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, che in risposta alle domande dei contribuenti detta istruzioni e condizioni per aggiudicarsi sconti e bonus fiscali.
Detrazione 36% Sul tema detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie, viene chiarito che non costituisce più causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista, per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro, dal regolamento che disciplina l'agevolazione (decreto interministeriale 41/1998). Infatti il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia. E poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d'imposta che l'eventuale inadempimento non determina la perdita del bonus.
BONUS ARREDI (DETRAZIONE IRPEF DEL 20%) Diverse le puntualizzazioni sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008.
Collegamento con il bonus ristrutturazioni La circolare precisa che non è necessario - a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni - che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che sia precedente la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara.
Vendita dell'abitazione Inoltre, se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue.
Acquisto senza rottamazione del vecchio apparecchio Nel caso in cui l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non sia accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetti la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste. Agevolabili le spese per il trasporto e montaggio La circolare chiarisce che tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale.
Fruibilità del bonus arredi fra i coniugi Se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura). Inoltre, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.
DETRAZIONE 55% Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
Documentazione per interventi senza collaudo A tal proposito, la circolare precisa che la data di fine lavori, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), può essere provata con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è possibile, invece, che la stessa sia oggetto di autocertificazione da parte del contribuente.
Bonus 55% anche al portone d'ingresso Via libera, invece, al bonus per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di “serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati” e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.
Divieto di cumulo Confermato, poi, il divieto di cumulo della detrazione Irpef del 55% con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) riconosciuti per gli stessi interventi: le due agevolazioni sono alternative. Il contribuente può comunque beneficiare del 55% pur avendo richiesto l'assegnazione di contributi, a condizione che, se questi vengono poi effettivamente attribuiti e incassati, restituisca per l'intero ammontare - presentando una dichiarazione correttiva o integrativa - la detrazione già fruita.
Impianto centralizzato di riscaldamento Un ulteriore chiarimento riguarda l'ipotesi in cui viene installato un impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento. L'agevolazione, in tal caso, in base al disposto normativo, non può essere riconosciuta per l'intera spesa sostenuta, ma soltanto in riferimento a quella relativa alle unità immobiliari già dotate di un impianto, utilizzando, a tal fine, un criterio di ripartizione che tiene conto delle quote millesimali.
Interventi a cavallo di più anni In caso di interventi a cavallo di più anni, se non viene presentato il modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate la prosecuzione dei lavori o lo stesso è trasmesso tardivamente (oltre 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l'inadempimento è sanzionabile (da 258 a 2.065 euro).
Contratto di leasing Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti mediante contratto di leasing, la circolare precisa che la detrazione spetta all'utilizzatore ed è calcolata non in base ai canoni di locazione ma al costo sostenuto dalla società di leasing; inoltre non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Viene chiarito che l'invio della scheda all'Enea e della comunicazione all'Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali sono a carico di chi sfrutta la detrazione; la società di leasing deve attestare all'utilizzatore la fine dei lavori e il costo sostenuto su cui determinare la detrazione.
Errori nella scheda da inviare all'Enea In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all'Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione. Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall'intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi intende beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere).
http://www.casaeclima.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4036:bonus-arredi-e-55-chiarimenti-dalle-entrate&catid=1:latest-news&Itemid=50 Fonte: [casaeclima.com]
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