| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com
La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
soldi-online.com - La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito
|
Piu' trasparenza sulle polizze dei mutui
28-05-2010
Sono molti gli italiani che alle prese con la surroga per mutuo scoprono che la societa’ assicuratrice del vecchio prestito per la casa si rifiuta di restituire i ratei pagati e non goduti. Un’opposizione, comunque, legittima dal momento che l’accordo stipulato nell’ottobre del 2008 tra l’Abi, l’Associazione bancaria e l’Ania, che riunisce le societa’ di assicurazione prevede solamente un’adesione volontaria da parte di banche e assicurazioni a consentire la disdetta del contratto senza penalita’ e il rimborso del premio pagato per le annualita’ non godute. Ma questo quadro estremamente penalizzante per il consumatore, sia sotto il profilo delle provvigioni assicurative percepite dagli enti erogatori sia della portabilita’ delle coperture assicurative da oggi cambiera’ a tutto vantaggio dei clienti. L’Isvap (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha, infatti, emanato un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicita’ dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Il Regolamento, in particolare, semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce significative innovazioni e, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, stabilisce il divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto. La nuova normativa prevede cosi’ di “rendere effettiva la portabilita’ dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, e creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso”. Cosi’, per favorire la portabilita’ dei mutui, gli intermediari assicurativi possono trattenere, in caso di trasferimento, “soltanto l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilita’ stessa”. Inoltre, l’Isvap ha precisato che “fermo restando tale divieto, la nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti - che deve essere consegnata a chi sottoscrive una polizza - deve riportare tutti i costi a carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni percepite dall’intermediario”. Un intervento che - spiega l’Isvap - e’ in grado di “risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all’80% del premio”. Ma le novita’ introdotte dal Regolamento non finiscono qui. Per quanto riguarda le polizze malattia, l’Isvap ha introdotto il divieto di esercitare la facolta’ di recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel momento in cui e’ contrattualmente piu’ debole. Per le assicurazioni vita c’e’ l’obbligo di inserire nella Nota informativa notizie sulla situazione patrimoniale delle compagnie, indicando in particolare l’indice di solvibilita’. Nel ramo danni l’Istituto ha previsto schemi standardizzati di Nota informativa per facilitare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilita’. Viene richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali. Infine, nel settore della Rc auto, le compagnie dovranno adottare un Fascicolo informativo, differenziato per categorie di veicoli (auto, ciclomotori, motocicli) e per i natanti, contenente esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, per dare agli automobilisti un’informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura. Fonte: [leonardo.it]
Leggi altre notizie sullo stesso argomento: NOTIZIE MUTUI
>>>
|
|
|
bn: 3
|
|
|
|
|