Nel caso di acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono previste alcune agevolazioni fiscali. Nel dettaglio si tratta della riduzione dell'imposta di registro o, in alternativa, dell'Iva dovuta, e del pagamento in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
Alcuni interessanti chiarimenti riguardanti questo regime fiscale sono contenuti nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Oltre a poter godere delle agevolazioni previste anche per l’acquisto di pertinenze ed ampliamenti, sarà possibile farlo anche se si vende un immobile acquisito da meno di cinque anni, condizione per la quale normalmente i benefici decadono, purchè si riacquisti un nuovo immobile entro un anno, anche se situato all’estero.
La circolare risponde ad una serie di dubbi proposti dai contribuenti. Viene superato l’orientamento secondo cui si presupponeva di poter godere del bonus per l’acquisto di una pertinenza solo se l’immobile a cui era legata aveva esso stesso i requisiti necessari. La circolare stabilisce invece che è possibile acquistare un box auto di pertinenza ad un immobile che, al momento dell’acquisto, non godeva dei benefici perché avvenuto prima del 1982, data di entrata in vigore della normativa; altro esempio è quello di una cantina da destinare a pertinenza di un immobile per il quale all’epoca dell’acquisto non è stato possibile usufruire delle agevolazioni perché acquistato allo stato rustico; infine è riportato il caso dell’acquisto di un’unità immobiliare da accorpare ad un’altra già esistente, per la quale il proprietario non aveva i requisiti necessari, essendo proprietario di un’altra abitazione.
Chiaramente è necessario che gli immobili oggetti di compravendita non presentino le caratteristiche di abitazioni di lusso, perché la finalità del legislatore è proprio quella di agevolare l’acquisto di abitazioni non di lusso, risulta importante, quindi, che esse siano classificate in determinate categorie catastali.
Nel caso di rivendita di un immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto e di riacquisto entro un anno, non si perde il beneficio anche se, nel frattempo, si è entrati in possesso di un altro immobile nello stesso comune. Infatti la legge prevede che, se si vende un immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni entro cinque anni, il Fisco provvede al recupero delle maggiori imposte e all'irrogazione delle sanzioni del 30%, ma la perdita dei benefici può essere evitata riacquistando entro un anno e non costituisce ostacolo il possesso di altro immobile nello stesso comune.
Se invece l’immobile riacquistato si trova all’estero risulta essenziale per il fisco italiano verificare che si tratti di una casa effettivamente destinata a dimora abituale e quindi è importante anche l’eventuale rapporto di cooperazione con lo stato in cui è ubicata e si pensa, quindi, che risultino esclusi quelli appartenenti alla cosiddetta black list. Fonte: [lavorincasa.it]