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Detrazioni Irpef: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate riguardo spese per immobili, riqualificazioni energetiche e spese mediche
14-07-2010
Con la circolare 39/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su deduzioni e detrazioni Irpef, rispondendo ai dubbi sollevati recentemente dai Centri di assistenza fiscale (Caf).
SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE: Le spese di intermediazione per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili, anche qualora pagate prima del "compromesso" e del rogito, purché sostenute in occasione dell’acquisto. In riferimento al "Bonus intermediazione", la circolare chiarisce che possono essere detratti nella dichiarazione dei redditi i costi per intermediazione immobiliare sostenuti, prima della stipula sia del preliminare sia del rogito, per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. Ciò a patto che le spese siano sostenute in occasione dell’acquisto dell’abitazione. Il beneficio, invece, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia stato concluso.
RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE IMMOBILI: In riferimento al notorio Bonus del 55% per la riqualificazione energetica degli immobile, l'Agenzia delle Entrate sottolinea le precise condizioni per accedervi. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo se la ricostruzione è fedele. Quindi, la detrazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, perché l’intervento è considerato "nuova costruzione". In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, invece, si può usufruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente. In questo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio.
SPESE MEDICHE: La detrazione è inoltre consentita per tutte le prestazioni sanitarie prescitte da un medico, quindi in tal caso anche quelle rese dalle figure professionali individuate dal Dm 29 marzo 2001 (art. 3), come ad esempio, il fisioterapista o il logopedista; in tal caso il bonus è pari al 19% delle spese sostenute per la parte che eccede i 129,11 euro.
CONTRIBUTI UNIVERSITA': Infine per il riconoscimento della laurea all’estero, i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito fuori dal Belpaese non godono della detraibilità al 19%. Infatti tali contributu non possono essere assimilati alle "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria", che sono ammesse al beneficio anche se il corso è tenuto presso università straniere. Fonte: [professionefinanza.com]
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