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NOTIZIE FISCALI
Detrazione 55 per cento: quali interventi di edilizia agevolabili sull'edificio esistente
16-07-2010
Sgravi solo per interventi "energetici" realizzati su fabbricati esistenti

Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Nuovi chiarimenti sui lavori agevolabili sono arrivati dall'Agenzia delle Entrate. Ecco l'analisi di ANCE, Associazione nazionale costruttori edili.

La detrazione del 55% spetta solo per interventi "energetici" realizzati su fabbricati esistenti, cosicchè non possono rientrare nell`agevolazione i lavori eseguiti su fabbricati oggetto di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento, in quanto, in tal caso, l`edificio si considera come "nuova costruzione".

Allo stesso modo, nell'ipotesi di ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l`agevolazione può essere applicata solo sui lavori "energetici" riferibili all'edificio già esistente, e non anche a quelli eseguiti sulla porzione derivante dall`ampliamento dello stesso.



Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.39/E del 1° luglio 2010, in merito alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici[1]. In particolare, un contribuente ha chiesto all'Amministrazione finanziaria di poter usufruire della detrazione del 55% con riferimento a due differenti fattispecie, di cui la prima relativa a lavori di riqualificazione energetica realizzati su un`abitazione oggetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento, e la seconda riferita ad interventi eseguiti su un`immobile esistente, sul quale si andavano a realizzare anche lavori di ampliamento.

In merito, l`Agenzia, dopo aver ribadito che la detrazione è applicabile per i soli lavori energetici realizzati su fabbricati esistenti, e non anche alle nuove costruzioni, precisa che: 1. in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato, l`agevolazione non puo` in alcun modo spettare. Come già chiarito nella precedente C.M. 36/E/2007, infatti, in presenza di un edificio oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione è applicabile solo nell`ipotesi in cui la ricostruzione sia "fedele" , in termini di sagome e volumetria, rispetto al fabbricato preesistente.

Solo in tal caso l`intervento può qualificarsi, complessivamente, come "ristrutturazione edilizia" dell`edificio esistente (ai sensi dell`art. 3, comma 1, lett.d, del D.P.R. 380/2001). Diversamente, se, nella ricostruzione, si va ad ampliare la volumetria del fabbricato, si configura, nel suo complesso, una nuova costruzione (ai sensi della lett.e, del citato art. 3, del D.P.R. 380/2001), come tale, esclusa dall`agevolazione; 2. in caso di ristrutturazione con ampliamento (senza demolizione) di un fabbricato esistente, l`agevolazione spetta per le sole spese riferibili all`edificio gia` esistente, mentre e` esclusa per quelle imputabili alla parte ampliata, e comunque limitatamente a quegli interventi per i quali e` possibile operare tale distinzione.

In tal senso, precisa l`Agenzia, non possono in ogni caso rientrare nell`ambito applicativo della detrazione gli interventi di "riqualificazione globale" dell`edificio[2], in quanto, per questi, l`agevolazione e` subordinata al rispetto di determinati valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo[3], da calcolarsi con riferimento all`intero edificio, comprensivo, quindi, anche della porzione ottenuta dall`ampliamento.

Diversamente, possono ritenersi agevolati gli altri interventi energetici[4], per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi etc.) o dei singoli impianti (caldaie, pannelli solari, etc.), fermo restando che, qualora con tali interventi siano realizzati impianti a servizio dell`intero edificio (ivi compresa anche la parte ampliata), occorre individuare le spese riferibili alla porzione esistente del fabbricato, in quanto la detrazione spetta solo per queste.

A tal fine, ribadendo quanto gia` chiarito nella precedente C.M. 21/E/2010 (cfr. News ANCE n. 689 del 26 aprile 2010), l`Agenzia precisa che dovra` essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali.

[1] Di cui all`art. 1, commi 344-347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche.
[2] Di cui all`art.1, comma 344, della citata legge 296/2006 e successive modifiche. [
3] Di cui all`Allegato A del D.M. 11 marzo 2008. [4] Di cui all`art.1, commi 345-347, della medesima legge 296/2006 e successive modifiche (riguardanti, in particolare, gli interventi energetici relativi alle strutture opache orizzontali e verticali, alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, all`installazione di pannelli solari per la produzione d`acqua calda ed alla sostituzione di impianti di riscaldamento). allegati Circolare n.39/E del 1° luglio 2010
Fonte: [edilio.it]



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