soldi-online.com - La guida online al mondo dei soldi, della finanza e del credito
NOTIZIE FISCALI
Fisco e recupero edilizio: parte la ritenuta sul 36 per cento22-07-2010
Le nuove regole per l'applicazione della ritenuta d'acconto del 10% da parte di banche e poste sugli importi bonificati dai clienti ai loro fornitori per il pagamento di spese relative a interventi di recupero edilizio (per le quali è possibile la detrazione del 36% dall'Irpef) oppure relative a interventi di risparmio energetico (per le quali è possibile la detrazione del 55% dall'Irpef), sono state dettate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (protocollo n. 94288/2010) datato 30 giugno 2010. Sul filo di lana, dunque,s e si pensa che l'obbligo scatta da oggi, 1° luglio. L'articolo 25 del decreto legge 78/2010 ha disposto che, a decorrere da ogggi, 1° luglio 2010, banche e poste devono operare una ritenuta del 10% (da versare con le modalità dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/2007) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La norma è stata introdotta sulla spinta delle verifiche di recente effettuate dal fisco, che hanno permesso di scoprire vaste frodi ai danni dell'erario: da un lato il cliente esercita il diritto di detrazione, dall'altro il fornitore non emette fattura o, se la emette, poi fa finta di scordarsene in sede di dichiarazione dei redditi. Lo scopo primario della norma è, quindi, quello di colpire questo fenomeno evasivo, senza dimenticare peraltro l'effetto "collaterale" di permettere al Fisco di incassare denaro in anticipo. Per i contribuenti che sono committenti delle opere e che godono della detrazioni fiscali non cambia nulla: si continuerà a pagare – come è avvenuto finora – tramite bonifico bancario o postale (contenente il codice fiscale dell'autore del pagamento, la partita Iva dell'impresa e la causale del versamento e cioè il riferimento alla legge 449/1997 per il 36% e alla legge 296/2006 per il 55%) la stessa somma per le opere che godono delle detrazioni fiscali del 36 e del 55 per cento. Sono invece le banche e le poste che da oggi devono applicare una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio. Con il provvedimento del direttore delle Entrate infatti sono state individuate le tipologie di pagamento, effettuato mediante bonifico bancario o postale, nelle quali la ritenuta va applicata; sono stati disposti gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari bancari e postali.
Si tratta, per ora, come detto, dei bonifici disposti al fine del pagamento di: - spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, in base all'articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449; - spese per interventi di risparmio energetico in base all'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, le banche e le poste, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, devono operare la ritenuta a titolo di acconto d'imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa. Le banche e le poste, inoltre dovranno: effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010); rilasciare (entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 6-quater del Dpr 22 luglio 1998, n. 322) al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d'acconto operate e delle somme erogate; indicare nel modello 770 i dati relativi a beneficiario e ritenute effettuate. Fonte: [ilsole24ore.com]